Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia ai fini del presente atto, contro la Regione Calabria in persona del Presidente della Giunta pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, pubblicata il 26 febbraio 2010 sul Supplemento straordinario n. 4 al BUR n. 3 del 16 febbraio 2010, recante «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002). Modifiche all'art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42». La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010, come da estratto del relativo verbale che si deposita unitamente alla relazione del Ministro proponente. La legge in esame e' illegittima per i motivi che di seguito di espongono. E' censurabile l'art. 1, comma 3, il quale prevede che «i lavoratori dipendenti delle Comunita' montane che, all'entrata in vigore della impugnata legge regionale, prestano servizio presso altri Enti o aziende pubbliche, possono essere trasferiti ed inquadrati negli Enti o azienda pubbliche utilizzatrici.». Tale disposizione, nella parte in cui non circoscrive la destinazione della norma ai soli soggetti dipendenti a tempo indeterminato, determina una generalizzata modalita' di inquadramento riservato. Cosi' disponendo, la norma censurata, non rispettando il principio del concorso pubblico quale strumento ineludibile di accesso al pubblico impiego, come piu' volte ribadito dalla Corte costituzionale (sentenze n. 205/2004, n. 159/2005, n. 190/2005 e n. 205/2006), viola i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. E' censurabile l'art. 13, il quale, al comma 1, nel prevedere interventi in materia di lavoro precario, dispone la trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo determinato a tempo indeterminato, dei lavoratori dei servizi irrigui, degli impianti a fune di Camigliatello Silano, Lorica e Ciricilla e degli addetti ai servizi istituzionali. Inoltre, al comma 2 del medesimo articolo, e' prevista l'assunzione a tempo indeterminato del personale precario dell'ARSSA - ente strumentale della Regione e, nelle more, surrettiziamente «i contratti in essere vengono prorogati fino all'espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato». Cosi' disponendo, la norma regionale configura una modalita' di accesso riservato e, non rispettando il principio del concorso pubblico quale strumento ineludibile di accesso al pubblico impiego, come piu' volte ribadito dalla Corte costituzionale (sentenze n. 205/2004, n. 159/2005, n. 190/2005 e n. 205/2006), viola i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. E' censurabile l'art. 15, commi 1, 3 e 5. In particolare, i commi 1 e 3, prevedono, rispettivamente, la trasformazione dei contratti part-time del personale ex LSU/LPU in rapporti lavoro full-time nonche' le procedure finalizzate alla progressione di carriera mediante selezione interna. Tali interventi non sono in linea con la vigente normativa dettata in materia - art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e s.m.i., nelle more dell'attuazione dell'art. 76, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008 - convertito in legge n. 133/08 - che impone agli enti pubblici una rigorosa programmazione di spesa per il personale e fissa, per tale tipologia di spesa, una disciplina vincolistica. Da cio', pertanto, la norma contrasta con l'art. 117, comma 3, della Costituzione che inquadra la materia di coordinamento della finanza pubblica tra quelle di legislazione concorrente. Inoltre, con riferimento specifico all'art. 15, comma 1, si rappresenta che l'orario di lavoro e' disciplinato dalla Contrattazione collettiva. Pertanto, la disposizione regionale si pone anche in contrasto con il Titolo III (da art. 40 e ss) del d.lgs. n. 165/2001, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, di cui all'art. 117, comma 2, lett. l). Con riferimento, poi, all'art. 15, comma 3, si rappresenta che la progressione di carriera mediante selezione interna si pone in contrasto con l'art. 24 del d.lgs n.150/2009 e con l'art. 5 della legge n. 15/2009, che prevedono, per le progressioni di carriera, l'obbligo del pubblico concorso, riservando al personale interno solo il 50% dei posti disponibili. Pertanto, anche sotto questo profilo, la disposizione regionale viola i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. E' censurabile, inoltre, anche l'art. 15, comma 5, il quale dispone che la Giunta regionale e' autorizzata a stabilizzare, su espressa domanda degli interessati, le unita' LSU/LPU in servizio presso gli uffici regionali che, alla data del 1° aprile 2008, non hanno esercitato la facolta' di accedere al procedimento di stabilizzazione. A tali unita' di personale si applicano le disposizioni di cui al comma 1. La disposizione su richiamata, configurando una modalita' di accesso riservato, lede il principio del concorso pubblico quale strumento ineludibile di accesso al pubblico impiego, come piu' volte ribadito dalla Corte costituzionale (sentenze n. 205/2004, n. 159/2005, n. 190/2005 e n. 205/2006). Inoltre, le anzidette procedure di stabilizzazione previste dalla previgente legislazione statale devono intendersi superate per effetto delle previsioni recate dall'art. 17, commi 10 - 13, del decreto-legge n. 78/2009, convertito con modificazioni, nella legge n. 102/2009, che, con riferimento alla generalita' delle amministrazioni pubbliche, stabilisce nuove modalita' di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dal personale non dirigente, attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti. Pertanto, l'art. 15, nel prevedere al comma 3, una progressione di carriera mediante selezione interna e, al comma 5, una generalizzata stabilizzazione per il personale LSU/LPU, viola i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. E' censurabile l'art. 16. L'art. 16, comma 1, nel prevedere la valorizzazione delle professionalita', dispone la proroga, sino al 31 dicembre 2012, della validita' delle graduatorie afferenti ai concorsi interni del personale regionale, gia' espletati mediante il sistema di progressioni verticali e che non risultano esaurite per effetto dell'avvenuto scorrimento. Inoltre, la Giunta regionale e' autorizzata ad avviare, nell'ambito della programmazione triennale, procedimenti finalizzati alla progressione di carriera. Cosi' disponendo, la norma regionale, non solo viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione, in quanto non rispetta la disciplina vincolistica in materia di contenimento delle spese di personale della Regione ma, ponendosi in contrasto con l'art. 24 del d.lgs. n. 150/2009 e con l'art. 5 della legge n. 15/2009, che prevedono l'obbligo del pubblico concorso riservando al personale interno solo il 50 % dei posti disponibili, viola gli artt. 3 e 97 della Costituzione. E' censurabile anche l'art. 16, comma 2, il quale prevede che i dipendenti in servizio al 1º gennaio 2010 in posizione di comando presso gli uffici della Giunta regionale, proveniente da enti pubblici, che abbiano maturato, in tale posizione, almeno quattro anni di ininterrotto servizio, sono trasferiti, a domanda, nei ruoli organici della Regione. Dal trasferimento e' escluso il personale comandato ai sensi della l.r. n. 7/1996, della l.r. n. 8/97 e s.m.i. Tale disposizione crea una ingiustificata disparita' di trattamento tra gli stessi soggetti comandati presso la Regione, in quanto procede, a domanda, all'inquadramento nei ruoli organici, solo del personale comandato, in servizio al 1° gennaio 2010, presso gli uffici della Giunta regionale proveniente da enti pubblici che abbia maturato, in tale posizione, almeno quattro anni di ininterrotto servizio, senza alcun requisito che li differenzi dagli altri che versano nelle medesime condizioni presso diversi uffici e senza, soprattutto, alcuna motivazione che dia alla norma il carattere di ragionevolezza e razionalita', escludendo, peraltro, gli altri soggetti in posizione di comando ai sensi delle ll.rr. n. 7/96 e n. 8/97 e s.m.i. Pertanto la disposizione di cui all'art. 16, comma 2, viola i principi di uguaglianza, ragionevolezza, buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. E' censurabile l'art. 17, comma 4, in materia di personale di Enti regionali. Tale norma dispone che la Giunta regionale e' autorizzata ad utilizzare - per l'inserimento negli organici degli Enti regionali, sub-regionali, societa' regionali in house e nei ruoli disponibili dell'Amministrazione regionale - le graduatorie del personale dichiarato idoneo con Det. 8 agosto 2002, n. 384. Cosi' disponendo, la norma regionale si pone in contrasto con la l.r. n. 27/2009, la quale, all'art. 1, stabilisce che il concorso riservato, finalizzato alla copertura dell'organico della Struttura ausiliaria di supporto permanente ai Gruppi ed alle strutture speciali, e' da intendersi «una tantum», per i soli posti individuati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11-bis, comma 3, della stessa legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 25, senza scorrimento di graduatoria. L'art. 17, comma 4, autorizza, in violazione di tutti i principi costituzionali posti alla base dell'accesso ai pubblici uffici, tale scorrimento in deroga a quanto precisato nella l.r. n.27/2009. Trattasi, infatti, di graduatoria di concorso riservato che deve, ai sensi della l.r. n.27/2009, ritenersi esaurita. Pertanto, l'art. 17, comma 4, viola gli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non assicura il rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialita' e buon andamento della Pubblica Amministrazione. E' censurabile l'art. 19, come integrato dall'errata corrige pubblicata sul BUR del 1° aprile 2010, il quale, nel modificare l'articolo 2, comma 1 della l.r. n. 20/2003, dispone che, sono destinatari delle misure e delle azioni di stabilizzazione occupazionale dei bacini i soggetti individuati dall'art. 3 della l.r. n. 4/2001, e il personale, per come individuato nelle convenzioni sottoscritte dagli Enti attuatori, che risulta utilizzato a seguito delle convenzioni stipulate tra la Regione Calabria e gli Enti attuatori, nonche' i soggetti avviati al lavoro ai sensi dell'articolo 7 del decreto dirigenziale regionale 6 aprile 2006, n. 3902, pubblicato sul B.U.R.C. supplemento straordinario, n. 3 del 7 aprile 2006. I benefici di cui alla legge regionale 19 novembre 2003, n. 20, sono applicabili anche ai lavoratori precari di cui all'art. 7 del decreto dirigenziale regionale 6 aprile 2006, n. 3902, pubblicato sul B.U.R.C. supplemento straordinario, n. 3 del 7 aprile 2006. La predetta modifica legislativa amplia la platea dei destinatari dell'originaria norma, dando vita ad una forma di stabilizzazione, anche al personale di cui all'art. 7 del decreto dirigenziale regionale 6 aprile 2006, n. 3902, cioe' agli Enti non utilizzatori di lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili e di pubblica utilita'. Cosi' disponendo, la norma regionale, nell'ampliare la portata della precedente formulazione della legge regionale, configura una ulteriore modalita' di accesso riservato. Nel prevedere, quindi, una generalizzata forma di stabilizzazione, lede il principio del concorso pubblico quale strumento ineludibile di accesso al pubblico impiego, come piu' volte ribadito dalla Corte costituzionale (sentenze n. 205/2004, n. 159/2005, n. 190/2005 e n. 205/2006). Va, infatti, ribadito che, le anzidette procedure di stabilizzazione previste dalla previgente legislazione statale, devono intendersi superate per effetto delle previsioni recate dai commi da 10 a 13, art. 17, del decreto-legge n. 78/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 102/2009, che, con riferimento alla generalita' delle amministrazioni pubbliche, stabiliscono nuove modalita' di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dal personale non dirigente, attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti. Pertanto, l'articolo 19, viola i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. Sono censurabili gli articoli 32 e 38, in materia sanitaria. Si premette che per la Regione Calabria, a seguito di quanto riscontrato in sede di verifica degli adempimenti annuali ed in particolare con riferimento ai disavanzi di gestione e all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, attesa la necessita' ed urgenza di tutelare l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei LEA e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico finanziario e la riorganizzazione del servizio sanitario regionale della Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, e' intervenuto il d.l. n. 78/09, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009, in particolare l'art. 22, comma 4, che ha stabilito l'obbligo per la Regione della predisposizione di un Piano di rientro dai deficit sanitari, definitivamente approvato con la sottoscrizione dell'Accordo tra il Presidente della Regione e i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, in data 17 dicembre 2009. Il Piano di rientro contempla le azioni che la Regione deve attuare per rendere efficienti i diversi fattori produttivi (personale, beni e servizi, farmaceutica, assistenza ospedaliera da privato e altre forme di assistenza da privato), garantendo l'erogazione dei LEA e potenziando la struttura amministrativa di monitoraggio. Cio' premesso, l'art. 32 modifica, al comma 1, l'art. 17 della l.r. n. 22/07, al comma 2 l'articolo 18 della medesima legge e, poi, incomprensibilmente, il comma 3 abroga interamente gli articoli 17 e 18, modificati dai commi precedenti, con la medesima decorrenza. E' da evidenziare che il citato art. 17, ha modificato l'art. 7, comma 2, lett. g), della l.r. n. 23/03, in materia di livelli essenziali delle prestazioni sociali (nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione), aggiungendo, alla fine della lettera g), un'intera disposizione volta a dettagliare la partecipazione ad una serie di interventi delle quote riferibili ai diversi soggetti (fondo sanitario regionale e fondo sociale), operando una minuziosa distinzione dei costi. La modifica normativa, operata all'articolo 32, comma 1, si limita a emendare le voci relative alla riabilitazione a ciclo diurno e alla riabilitazione residenziale, ponendole entrambe al 100% a carico del fondo sanitario regionale. Il successivo comma 2, modifica l'articolo 18 della l.r. n. 22/07, che corregge un allegato della l.r. n. 11/04, di approvazione del piano sanitario regionale. Il predetto allegato si riferisce alla materia di assistenza residenziale e semiresidenziale, dove vengono specificati la partecipazione ad una serie di interventi delle quote ai diversi soggetti (fondo sanitario regionale e fondo sociale) e operati una distinzione dettagliata dei costi. La contestata modifica incide soltanto sulle voci relative alla riabilitazione a ciclo diurno e alla riabilitazione residenziale, ponendole entrambe al 100% a carico del fondo sanitario regionale. Il successivo comma 3, abroga espressamente gli articoli 17 e 18 della 1.r. n. 22/07, incluse le modifiche operate dai commi precedenti e fa rivivere la previgente normativa, ponendo, dall'anno 2010, gli oneri per le strutture socio sanitarie interamente a carico del fondo sanitario regionale. Cosi' disponendo, il legislatore regionale non ottempera agli impegni assunti in sede di Accordo Governo - Regione per il piano di rientro sanitario, violando i principi buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonche' l'art. 117, comma 3 della Costituzione, in materia di coordinamento di finanza pubblica. Si censura, altresi', l'articolo 38, che, al comma 1, modifica l'art. 6 della l.r. 15 gennaio 2009, n. 1, prevedendo assunzioni di personale sanitario e, al comma 2, riconosce l'esercizio professionale di alcune categorie di laureati, ai fini dell'assunzione di cui al precedente comma l. In particolare, con l'attuale contestata formulazione, il legislatore regionale, pur precisando di ottemperare agli impegni assunti in sede di Accordo Governo - Regione per il piano di rientro sanitario, dispone una ingiustificata assunzione a tempo indeterminato, a domanda dell'interessato, ponendosi in contrasto con i principi contenuti nell'Accordo di cui sopra, che dispone, tra l'altro, il blocco di nuove assunzioni. La disposizione, oltre contrastare con il Piano di rientro, e' in contraddizione anche con i principi generali in materia - gia' recati dalla legge n. 296/2006, commi da 513 a 543 e comma 565 (riferito agli enti del S.S.N.), e con quanto disposto dall'art. 3, comma 94, della legge n. 244/2007 - che hanno escluso dalle procedure di stabilizzazione il personale co.co.co. e dirigente. A tal proposito, sono da evidenziare, anche, le previsioni recate dai commi da 10 a 13, dell'art. 17, del decreto-legge n. 78/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 102/2009, che, con riferimento alla generalita' delle amministrazioni pubbliche, stabiliscono nuove modalita' di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dal personale non dirigente attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti. Dette norme, richiamate dall'articolo 2, comma 74, della legge n. 191/2009, fanno esclusivo riferimento al personale precario non dirigenziale delle amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., tra cui sono ricompresi anche gli enti del SSN. Cosi' disponendo, la norma viola i principi buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonche' l'art. 117, comma 3 della Costituzione, in materia di coordinamento di finanza pubblica. E' censurabile l'articolo 43, comma 2, il quale proroga i contratti relativi ai servizi di trasporto pubblico locale regionale al 31 dicembre 2010, con eventuali rinnovi annuali, entro il termine finale previsto dal Regolamento CE n. 1370/2007, articolo 8, comma 2 (3 dicembre 2019). Cosi' disponendo, la norma regionale, si pone in contrasto con l'art. 23-bis del d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 e s.m.i, il quale prevede le modalita' ordinarie di affidamento dei servizi pubblici locali (inclusi i servizi di trasporto pubblico locale con esclusione del trasporto ferroviario regionale, per il quale si applica il d. lgs. n. 422/97) e, in ogni caso, prevede un regime transitorio per l'affidamento difforme da quello previsto dalla normativa regionale in questione. La stessa disposizione viola anche il d.lgs. n. 422 del 1997 e s.m.i., il quale individua il termine ultimo entro cui le Regioni possono mantenere gli affidamenti agli attuali concessionari di servizi di trasporto pubblico locale, ponendo tuttavia «l'obbligo», per tale periodo transitorio, «di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali». Al termine di tale periodo, e' previsto che tutti i servizi siano affidati esclusivamente tramite procedure concorsuali. La normativa richiamata e' riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in tema di «tutela della concorrenza», di cui alla lettera e) del secondo comma dell'art. 117 Cost.; infatti, la Corte ha piu' volte affermato che la «configurazione della tutela della concorrenza ha una portata cosi' ampia da legittimare interventi dello Stato volti sia a promuovere, sia a proteggere l'assetto concorrenziale del mercato» (sent. nn. 272 del 2004 - 80 del 2006; 320/08). Pertanto, l'art. 43, comma 2, si pone in contrasto con l'articolo 23-bis, del d.1. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 e s.m.i., con l'art. 18 del d.lgs. n. 422 del 1997, e successive modificazioni, violando, di conseguenza, l'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, in materia di tutela della concorrenza. Inoltre, la disposizione di cui all'art. 43, comma 2, alterando il regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi, in violazione degli obblighi comunitari in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici, derivanti dal Regolamento CEE n. 1370/2007, nonche' dagli articoli 49 e seguenti del Trattato CEE, viola anche l'art. 117, comma 1, della Costituzione. E' censurabile l'articolo 46 che, nel modificare il combinato disposto di cui all'articolo 19, l.r. n. 22/07 e art. 5, comma 1, della l.r. n. 2/2001, dispone che i componenti del Corecom Calabria sono rieleggibili una sola volta. Cosi' disponendo la norma regionale si pone in contrasto con principi fondamentali di cui alla legge n. 249/97 che istituisce l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e con l'art. 1, paragrafo A, n. 5) della delibera dell'Autorita' n. 52/1999 (Individuazione degli indirizzi generali relativi ai comitati regionali per le comunicazioni), con cui viene disposto il divieto assoluto di rieleggibilita' dei componenti del Corecom. Pertanto, il legislatore regionale prevedendo la rieleggibilita' dei componenti del Corecom, viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione, in materia di ordinamento della comunicazione. Per i suddetti motivi si propone questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.