Ricorso del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ex  lege
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia ai  fini  del
presente atto, contro la Regione Calabria in persona  del  Presidente
della Giunta pro tempore,  per  la  declaratoria  dell'illegittimita'
costituzionale della legge della Regione Calabria 26  febbraio  2010,
n. 8, pubblicata il 26 febbraio 2010 sul Supplemento straordinario n.
4 al BUR n. 3 del 16 febbraio 2010, recante  «Provvedimento  generale
recante norme di tipo ordinamentale  e  finanziario  (collegato  alla
manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma  4  della
legge  regionale  n.  8/2002).  Modifiche  all'art.  11  della  legge
regionale 30 dicembre 2009, n. 42».  La  presentazione  del  presente
ricorso e' stata decisa dal Consiglio  dei  Ministri  del  16  aprile
2010,  come  da  estratto  del  relativo  verbale  che  si   deposita
unitamente alla relazione del Ministro proponente. 
    La legge in esame e' illegittima per i motivi che di  seguito  di
espongono. 
    E' censurabile l'art.  1,  comma  3,  il  quale  prevede  che  «i
lavoratori dipendenti delle Comunita'  montane  che,  all'entrata  in
vigore della impugnata  legge  regionale,  prestano  servizio  presso
altri  Enti  o  aziende  pubbliche,  possono  essere  trasferiti   ed
inquadrati negli Enti o azienda pubbliche utilizzatrici.». 
    Tale  disposizione,  nella  parte  in  cui  non  circoscrive   la
destinazione  della  norma  ai  soli  soggetti  dipendenti  a   tempo
indeterminato, determina una generalizzata modalita' di inquadramento
riservato. Cosi' disponendo, la norma censurata, non  rispettando  il
principio  del  concorso  pubblico  quale  strumento  ineludibile  di
accesso al pubblico impiego, come piu'  volte  ribadito  dalla  Corte
costituzionale (sentenze n. 205/2004, n. 159/2005, n. 190/2005  e  n.
205/2006),  viola  i  principi  di  uguaglianza,  buon  andamento   e
imparzialita' della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e
97 della Costituzione. 
    E' censurabile l'art. 13, il quale, al  comma  1,  nel  prevedere
interventi in materia di lavoro precario, dispone  la  trasformazione
del rapporto di lavoro, da tempo determinato a  tempo  indeterminato,
dei  lavoratori  dei  servizi  irrigui,  degli  impianti  a  fune  di
Camigliatello Silano, Lorica e Ciricilla e degli addetti  ai  servizi
istituzionali. Inoltre, al comma 2 del medesimo articolo, e' prevista
l'assunzione a tempo indeterminato del personale precario  dell'ARSSA
- ente strumentale della Regione e, nelle more,  surrettiziamente  «i
contratti in essere vengono  prorogati  fino  all'espletamento  delle
procedure   concorsuali   finalizzate    all'assunzione    a    tempo
indeterminato». Cosi' disponendo, la norma  regionale  configura  una
modalita' di accesso riservato e, non rispettando  il  principio  del
concorso pubblico quale strumento ineludibile di accesso al  pubblico
impiego,  come  piu'  volte  ribadito  dalla   Corte   costituzionale
(sentenze n. 205/2004, n. 159/2005, n. 190/2005 e n. 205/2006), viola
i principi di  uguaglianza,  buon  andamento  e  imparzialita'  della
pubblica  amministrazione  di  cui  agli  articoli  3  e   97   della
Costituzione. 
    E' censurabile l'art. 15, commi 1, 3 e 5. 
    In particolare, i commi 1 e  3,  prevedono,  rispettivamente,  la
trasformazione dei contratti part-time del personale  ex  LSU/LPU  in
rapporti lavoro  full-time  nonche'  le  procedure  finalizzate  alla
progressione di carriera mediante selezione interna. Tali  interventi
non sono in linea con la vigente normativa dettata in materia -  art.
1,  comma  557,  della  legge  n.  296/2006  e  s.m.i.,  nelle   more
dell'attuazione dell'art. 76, comma 6, del decreto-legge n.  112  del
2008 - convertito in legge n. 133/08 - che impone agli enti  pubblici
una rigorosa programmazione di spesa per il personale  e  fissa,  per
tale tipologia  di  spesa,  una  disciplina  vincolistica.  Da  cio',
pertanto,  la  norma  contrasta  con  l'art.  117,  comma  3,   della
Costituzione che inquadra la materia di coordinamento  della  finanza
pubblica tra quelle di legislazione concorrente. 
    Inoltre, con riferimento  specifico  all'art.  15,  comma  1,  si
rappresenta  che   l'orario   di   lavoro   e'   disciplinato   dalla
Contrattazione collettiva. Pertanto,  la  disposizione  regionale  si
pone anche in contrasto con il Titolo III  (da  art.  40  e  ss)  del
d.lgs. n. 165/2001, invadendo  la  competenza  esclusiva  statale  in
materia di ordinamento civile, di cui all'art. 117,  comma  2,  lett.
l). 
    Con riferimento, poi, all'art. 15, comma 3, si rappresenta che la
progressione di  carriera  mediante  selezione  interna  si  pone  in
contrasto con l'art. 24 del d.lgs n.150/2009 e  con  l'art.  5  della
legge n. 15/2009, che prevedono, per  le  progressioni  di  carriera,
l'obbligo del pubblico concorso, riservando al personale interno solo
il 50% dei posti disponibili. Pertanto, anche sotto  questo  profilo,
la disposizione regionale  viola  i  principi  di  uguaglianza,  buon
andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione di cui  agli
articoli 3 e 97 della Costituzione. 
    E' censurabile, inoltre, anche  l'art.  15,  comma  5,  il  quale
dispone che la Giunta regionale e'  autorizzata  a  stabilizzare,  su
espressa domanda degli interessati, le  unita'  LSU/LPU  in  servizio
presso gli uffici regionali che, alla data del 1°  aprile  2008,  non
hanno  esercitato  la  facolta'  di  accedere  al   procedimento   di
stabilizzazione.  A  tali  unita'  di  personale  si   applicano   le
disposizioni di cui al comma 1. 
    La disposizione su  richiamata,  configurando  una  modalita'  di
accesso riservato, lede il  principio  del  concorso  pubblico  quale
strumento ineludibile di accesso al pubblico impiego, come piu' volte
ribadito  dalla  Corte  costituzionale  (sentenze  n.  205/2004,   n.
159/2005, n. 190/2005 e n. 205/2006). Inoltre, le anzidette procedure
di stabilizzazione previste  dalla  previgente  legislazione  statale
devono  intendersi  superate  per  effetto  delle  previsioni  recate
dall'art. 17, commi 10 - 13, del decreto-legge n. 78/2009, convertito
con modificazioni, nella legge n. 102/2009, che, con riferimento alla
generalita'  delle  amministrazioni   pubbliche,   stabilisce   nuove
modalita' di valorizzazione dell'esperienza  professionale  acquisita
dal personale non dirigente, attraverso  l'espletamento  di  concorsi
pubblici con parziale riserva dei posti. 
    Pertanto, l'art. 15, nel prevedere al comma 3,  una  progressione
di  carriera  mediante  selezione  interna  e,  al   comma   5,   una
generalizzata stabilizzazione  per  il  personale  LSU/LPU,  viola  i
principi  di  uguaglianza,  buon  andamento  e  imparzialita'   della
pubblica  amministrazione,  di  cui  agli  articoli  3  e  97   della
Costituzione. 
    E' censurabile l'art. 16. 
    L'art.  16,  comma  1,  nel  prevedere  la  valorizzazione  delle
professionalita', dispone la proroga, sino al 31 dicembre 2012, della
validita'  delle  graduatorie  afferenti  ai  concorsi  interni   del
personale  regionale,  gia'  espletati   mediante   il   sistema   di
progressioni verticali e  che  non  risultano  esaurite  per  effetto
dell'avvenuto  scorrimento.   Inoltre,   la   Giunta   regionale   e'
autorizzata ad avviare, nell'ambito della  programmazione  triennale,
procedimenti  finalizzati  alla  progressione  di   carriera.   Cosi'
disponendo, la norma regionale, non solo viola l'art. 117,  comma  3,
della Costituzione, in quanto non rispetta la disciplina vincolistica
in materia di contenimento delle spese di personale della Regione ma,
ponendosi in contrasto con l'art. 24 del d.lgs.  n.  150/2009  e  con
l'art. 5 della legge n. 15/2009, che prevedono l'obbligo del pubblico
concorso riservando al personale interno  solo  il  50  %  dei  posti
disponibili, viola gli artt. 3 e 97 della Costituzione. 
    E' censurabile anche l'art. 16, comma 2, il quale prevede  che  i
dipendenti in servizio al 1º  gennaio 2010 in  posizione  di  comando
presso  gli  uffici  della  Giunta  regionale,  proveniente  da  enti
pubblici, che abbiano maturato, in  tale  posizione,  almeno  quattro
anni di ininterrotto servizio, sono trasferiti, a domanda, nei  ruoli
organici della Regione. Dal trasferimento  e'  escluso  il  personale
comandato ai sensi della l.r. n. 7/1996, della l.r. n. 8/97 e s.m.i. 
    Tale  disposizione  crea   una   ingiustificata   disparita'   di
trattamento tra gli stessi soggetti comandati presso la  Regione,  in
quanto procede, a domanda, all'inquadramento nei ruoli organici, solo
del personale comandato, in servizio al 1° gennaio 2010,  presso  gli
uffici della Giunta regionale proveniente da enti pubblici che  abbia
maturato, in tale posizione,  almeno  quattro  anni  di  ininterrotto
servizio, senza alcun requisito che li  differenzi  dagli  altri  che
versano nelle medesime condizioni  presso  diversi  uffici  e  senza,
soprattutto, alcuna motivazione che dia alla norma  il  carattere  di
ragionevolezza  e  razionalita',  escludendo,  peraltro,  gli   altri
soggetti in posizione di comando ai sensi delle ll.rr. n. 7/96  e  n.
8/97 e s.m.i. 
    Pertanto la disposizione di cui all'art. 16,  comma  2,  viola  i
principi   di   uguaglianza,   ragionevolezza,   buon   andamento   e
imparzialita' della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e
97 della Costituzione. 
    E' censurabile l'art. 17, comma 4, in  materia  di  personale  di
Enti regionali. 
    Tale norma dispone che la  Giunta  regionale  e'  autorizzata  ad
utilizzare - per l'inserimento negli organici degli  Enti  regionali,
sub-regionali, societa' regionali in house e  nei  ruoli  disponibili
dell'Amministrazione  regionale  -  le  graduatorie   del   personale
dichiarato idoneo con Det. 8 agosto 2002, n. 384. 
    Cosi' disponendo, la norma regionale si pone in contrasto con  la
l.r. n. 27/2009, la quale, all'art. 1,  stabilisce  che  il  concorso
riservato, finalizzato alla copertura dell'organico  della  Struttura
ausiliaria  di  supporto  permanente  ai  Gruppi  ed  alle  strutture
speciali,  e'  da  intendersi  «una  tantum»,  per   i   soli   posti
individuati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11-bis,  comma  3,
della stessa  legge  regionale  13  maggio  1996,  n.  8,  introdotto
dall'articolo 5 della legge regionale 29 ottobre 2001, n.  25,  senza
scorrimento  di  graduatoria.  L'art.  17,  comma  4,  autorizza,  in
violazione  di  tutti  i  principi  costituzionali  posti  alla  base
dell'accesso ai pubblici uffici, tale scorrimento in deroga a  quanto
precisato nella l.r. n.27/2009. Trattasi, infatti, di graduatoria  di
concorso riservato che deve, ai sensi della l.r. n.27/2009, ritenersi
esaurita. Pertanto, l'art. 17, comma 4, viola gli artt. 3 e 97  della
Costituzione, nella  parte  in  cui  non  assicura  il  rispetto  dei
principi  di  uguaglianza,  imparzialita'  e  buon  andamento   della
Pubblica Amministrazione. 
    E' censurabile l'art.  19,  come  integrato  dall'errata  corrige
pubblicata sul BUR del 1°  aprile  2010,  il  quale,  nel  modificare
l'articolo 2, comma 1  della  l.r.  n.  20/2003,  dispone  che,  sono
destinatari  delle  misure  e   delle   azioni   di   stabilizzazione
occupazionale dei bacini i soggetti  individuati  dall'art.  3  della
l.r.  n.  4/2001,  e  il  personale,  per  come   individuato   nelle
convenzioni sottoscritte dagli Enti attuatori, che risulta utilizzato
a seguito delle convenzioni stipulate tra la Regione Calabria  e  gli
Enti attuatori,  nonche'  i  soggetti  avviati  al  lavoro  ai  sensi
dell'articolo 7 del decreto dirigenziale regionale 6 aprile 2006,  n.
3902, pubblicato sul B.U.R.C. supplemento straordinario, n. 3  del  7
aprile 2006. I benefici di cui alla legge regionale 19 novembre 2003,
n. 20, sono applicabili anche ai lavoratori precari di cui all'art. 7
del decreto dirigenziale regionale 6 aprile 2006, n. 3902, pubblicato
sul B.U.R.C. supplemento straordinario, n. 3 del 7 aprile 2006. 
    La predetta modifica legislativa amplia la platea dei destinatari
dell'originaria norma, dando vita ad una  forma  di  stabilizzazione,
anche al  personale  di  cui  all'art.  7  del  decreto  dirigenziale
regionale 6 aprile 2006, n. 3902, cioe' agli Enti non utilizzatori di
lavoratori impegnati in attivita' socialmente  utili  e  di  pubblica
utilita'. Cosi' disponendo,  la  norma  regionale,  nell'ampliare  la
portata  della  precedente  formulazione   della   legge   regionale,
configura una ulteriore modalita' di accesso riservato. 
    Nel   prevedere,   quindi,    una    generalizzata    forma    di
stabilizzazione,  lede  il  principio  del  concorso  pubblico  quale
strumento ineludibile di accesso al pubblico impiego, come piu' volte
ribadito  dalla  Corte  costituzionale  (sentenze  n.  205/2004,   n.
159/2005, n. 190/2005 e n. 205/2006). Va, infatti, ribadito  che,  le
anzidette procedure  di  stabilizzazione  previste  dalla  previgente
legislazione statale, devono intendersi superate  per  effetto  delle
previsioni recate dai commi da 10 a 13, art. 17, del decreto-legge n.
78/2009, convertito con modificazioni nella legge n.  102/2009,  che,
con riferimento alla  generalita'  delle  amministrazioni  pubbliche,
stabiliscono  nuove  modalita'  di   valorizzazione   dell'esperienza
professionale  acquisita  dal  personale  non  dirigente,  attraverso
l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti. 
    Pertanto, l'articolo 19, viola i principi  di  uguaglianza,  buon
andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione di cui  agli
articoli 3 e 97 della Costituzione. 
    Sono censurabili gli articoli 32 e 38, in materia sanitaria. 
    Si premette che per la Regione  Calabria,  a  seguito  di  quanto
riscontrato in sede di  verifica  degli  adempimenti  annuali  ed  in
particolare con riferimento ai disavanzi di gestione e all'erogazione
dei livelli essenziali di assistenza, attesa la necessita' ed urgenza
di tutelare l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei LEA
e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico finanziario
e  la  riorganizzazione  del  servizio  sanitario   regionale   della
Calabria, anche sotto  il  profilo  amministrativo  e  contabile,  e'
intervenuto il d.l. n.  78/09,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge n.  102/2009,  in  particolare  l'art.  22,  comma  4,  che  ha
stabilito l'obbligo per la Regione della predisposizione di un  Piano
di rientro dai deficit sanitari,  definitivamente  approvato  con  la
sottoscrizione dell'Accordo tra  il  Presidente  della  Regione  e  i
Ministri della salute e dell'economia e delle  finanze,  in  data  17
dicembre 2009. 
    Il Piano di rientro contempla  le  azioni  che  la  Regione  deve
attuare  per  rendere  efficienti  i   diversi   fattori   produttivi
(personale, beni e servizi, farmaceutica, assistenza  ospedaliera  da
privato  e  altre  forme  di  assistenza  da   privato),   garantendo
l'erogazione dei LEA e potenziando  la  struttura  amministrativa  di
monitoraggio. 
    Cio' premesso, l'art. 32 modifica, al comma 1,  l'art.  17  della
l.r. n. 22/07, al comma 2 l'articolo 18 della medesima legge e,  poi,
incomprensibilmente, il comma 3 abroga interamente gli articoli 17  e
18, modificati dai commi precedenti, con la medesima decorrenza. 
    E' da evidenziare che il citato art. 17, ha modificato l'art.  7,
comma 2, lett. g),  della  l.r.  n.  23/03,  in  materia  di  livelli
essenziali  delle  prestazioni  sociali  (nell'ambito   del   sistema
integrato  di  interventi   e   servizi   sociali   nella   Regione),
aggiungendo, alla fine della lettera g), un'intera disposizione volta
a dettagliare la partecipazione ad  una  serie  di  interventi  delle
quote riferibili ai diversi soggetti  (fondo  sanitario  regionale  e
fondo sociale), operando una minuziosa distinzione dei costi. 
    La modifica normativa,  operata  all'articolo  32,  comma  1,  si
limita a emendare le voci relative alla riabilitazione a ciclo diurno
e alla riabilitazione residenziale,  ponendole  entrambe  al  100%  a
carico del fondo sanitario regionale. 
    Il successivo comma 2,  modifica  l'articolo  18  della  l.r.  n.
22/07, che corregge un allegato della l.r. n. 11/04, di  approvazione
del piano sanitario regionale. Il predetto allegato si riferisce alla
materia di assistenza residenziale e semiresidenziale,  dove  vengono
specificati la partecipazione ad una serie di interventi delle  quote
ai diversi soggetti (fondo sanitario regionale  e  fondo  sociale)  e
operati una distinzione dettagliata dei costi. 
    La contestata modifica incide soltanto sulle voci  relative  alla
riabilitazione a ciclo diurno  e  alla  riabilitazione  residenziale,
ponendole entrambe al 100% a carico del fondo sanitario regionale. Il
successivo comma 3, abroga espressamente gli articoli 17 e  18  della
1.r. n. 22/07, incluse le modifiche operate dai commi precedenti e fa
rivivere la previgente normativa, ponendo, dall'anno 2010, gli  oneri
per le strutture socio  sanitarie  interamente  a  carico  del  fondo
sanitario regionale. Cosi' disponendo, il legislatore  regionale  non
ottempera agli impegni assunti in sede di Accordo Governo  -  Regione
per il piano di rientro sanitario, violando i principi buon andamento
e imparzialita' della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3
e  97  della  Costituzione,  nonche'  l'art.  117,  comma   3   della
Costituzione, in materia di coordinamento di finanza pubblica. 
    Si censura, altresi', l'articolo 38, che, al  comma  1,  modifica
l'art. 6 della l.r. 15 gennaio 2009, n. 1, prevedendo  assunzioni  di
personale  sanitario   e,   al   comma   2,   riconosce   l'esercizio
professionale   di   alcune   categorie   di   laureati,   ai    fini
dell'assunzione di cui al precedente comma  l.  In  particolare,  con
l'attuale contestata  formulazione,  il  legislatore  regionale,  pur
precisando di ottemperare agli impegni assunti  in  sede  di  Accordo
Governo - Regione per il piano  di  rientro  sanitario,  dispone  una
ingiustificata  assunzione   a   tempo   indeterminato,   a   domanda
dell'interessato, ponendosi in contrasto  con  i  principi  contenuti
nell'Accordo di cui sopra, che dispone, tra  l'altro,  il  blocco  di
nuove assunzioni. 
    La disposizione, oltre contrastare con il Piano di rientro, e' in
contraddizione anche con i principi generali in materia - gia' recati
dalla legge n. 296/2006, commi da 513 a 543  e  comma  565  (riferito
agli enti del S.S.N.), e con quanto disposto dall'art. 3,  comma  94,
della legge n. 244/2007  -  che  hanno  escluso  dalle  procedure  di
stabilizzazione il personale co.co.co. e dirigente. A tal  proposito,
sono da evidenziare, anche, le previsioni recate dai commi  da  10  a
13, dell'art.  17,  del  decreto-legge  n.  78/2009,  convertito  con
modificazioni nella legge n.  102/2009,  che,  con  riferimento  alla
generalita'  delle  amministrazioni  pubbliche,  stabiliscono   nuove
modalita' di valorizzazione dell'esperienza  professionale  acquisita
dal personale non dirigente  attraverso  l'espletamento  di  concorsi
pubblici con parziale riserva  dei  posti.  Dette  norme,  richiamate
dall'articolo 2, comma 74, della legge n. 191/2009,  fanno  esclusivo
riferimento   al   personale   precario   non   dirigenziale    delle
amministrazioni, di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  d.lgs.  n.
165/2001 e s.m.i., tra cui sono ricompresi anche gli enti del SSN. 
    Cosi' disponendo, la norma viola  i  principi  buon  andamento  e
imparzialita' della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e
97  della  Costituzione,  nonche'   l'art.   117,   comma   3   della
Costituzione, in materia di coordinamento di finanza pubblica. 
    E' censurabile  l'articolo  43,  comma  2,  il  quale  proroga  i
contratti relativi ai servizi di trasporto pubblico locale  regionale
al 31 dicembre 2010, con eventuali rinnovi annuali, entro il  termine
finale previsto dal Regolamento CE n. 1370/2007, articolo 8, comma  2
(3 dicembre 2019). 
    Cosi' disponendo, la norma regionale, si pone  in  contrasto  con
l'art. 23-bis  del  d.l.  n.  112/2008,  convertito  dalla  legge  n.
133/2008  e  s.m.i,  il  quale  prevede  le  modalita'  ordinarie  di
affidamento  dei  servizi  pubblici  locali  (inclusi  i  servizi  di
trasporto pubblico locale con esclusione  del  trasporto  ferroviario
regionale, per il quale si applica il d. lgs. n. 422/97) e,  in  ogni
caso, prevede un regime transitorio  per  l'affidamento  difforme  da
quello previsto dalla normativa regionale in questione. 
    La stessa disposizione viola anche il d.lgs. n. 422  del  1997  e
s.m.i., il quale individua il termine ultimo  entro  cui  le  Regioni
possono mantenere  gli  affidamenti  agli  attuali  concessionari  di
servizi di trasporto pubblico locale, ponendo  tuttavia  «l'obbligo»,
per tale periodo transitorio, «di affidamento di quote di servizio  o
di servizi speciali mediante procedure concorsuali».  Al  termine  di
tale  periodo,  e'  previsto  che  tutti  i  servizi  siano  affidati
esclusivamente tramite procedure concorsuali. 
    La  normativa  richiamata  e'   riconducibile   alla   competenza
legislativa esclusiva statale in tema di «tutela della  concorrenza»,
di cui alla  lettera  e)  del  secondo  comma  dell'art.  117  Cost.;
infatti, la Corte ha piu'  volte  affermato  che  la  «configurazione
della  tutela  della  concorrenza  ha  una  portata  cosi'  ampia  da
legittimare interventi dello Stato volti  sia  a  promuovere,  sia  a
proteggere l'assetto concorrenziale del mercato» (sent. nn.  272  del
2004 - 80 del 2006; 320/08). 
    Pertanto, l'art. 43, comma 2, si pone in contrasto con l'articolo
23-bis, del d.1. n. 112/2008, convertito dalla legge  n.  133/2008  e
s.m.i., con l'art. 18 del  d.lgs.  n.  422  del  1997,  e  successive
modificazioni, violando, di conseguenza, l'art. 117, comma  2,  lett.
e), della Costituzione, in materia di tutela della concorrenza. 
    Inoltre, la disposizione di cui all'art. 43, comma  2,  alterando
il regime di libero mercato  delle  prestazioni  e  dei  servizi,  in
violazione degli obblighi comunitari in materia di affidamento  della
gestione dei servizi  pubblici,  derivanti  dal  Regolamento  CEE  n.
1370/2007, nonche' dagli articoli 49 e  seguenti  del  Trattato  CEE,
viola anche l'art. 117, comma 1, della Costituzione. 
    E' censurabile l'articolo 46 che,  nel  modificare  il  combinato
disposto di cui all'articolo 19, l.r. n. 22/07 e  art.  5,  comma  1,
della l.r. n. 2/2001, dispone che i componenti del  Corecom  Calabria
sono rieleggibili una sola volta. Cosi' disponendo la norma regionale
si pone in contrasto con principi fondamentali di cui alla legge   n.
249/97 che istituisce l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
e con l'art. 1, paragrafo A, n. 5) della delibera  dell'Autorita'  n.
52/1999 (Individuazione degli indirizzi generali relativi ai comitati
regionali per le comunicazioni), con cui viene  disposto  il  divieto
assoluto di rieleggibilita' dei componenti del Corecom. 
    Pertanto, il legislatore regionale prevedendo la  rieleggibilita'
dei  componenti  del  Corecom,  viola  l'art.  117,  comma  3,  della
Costituzione, in materia di ordinamento della comunicazione. 
    Per i  suddetti  motivi  si  propone  questione  di  legittimita'
costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.